Regolamento TARI – Art. 8
Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi (vincolante per almeno 5 anni) in quel caso non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. La scelta da parte dell’utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. (per maggiori dettagli vedi regolamento allegato).